Art. 3.

      1. Le aree di cui all'articolo 1 devono altresì possedere i seguenti requisiti:

          a) essere distanti almeno 1.000 metri da centri abitati con più di duecento residenti;

          b) essere lontane da zone militari, corridoi aerei di avvicinamento o di manovra e altre zone individuate dall'Aeronautica civile come non idonee per la protezione e la sicurezza del volo;

          c) essere lontane almeno trenta chilometri da: aree protette, siti storico-archeologici e riserve faunistico-venatorie; aree di riproduzione e alimentazione di specie animali di elevato pregio e valore; corridoi migratori di specie animali aviarie, selvatiche e protette; zone di habitat naturali di interesse comunitario previste dall'allegato A annesso al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni;

          d) essere distanti almeno venti chilometri da siti di importanza comunitaria e da zone di protezione speciale.